
Atto costitutivo di
ASSOCIAZIONE CULTURALE
ContAnimare
L’anno 2009 il giorno 19 Agosto
Tra i signori
Piera Lilia Di Rosa
Leonardo Pandolfi
Francesca Braschi
Danira Grifò
Walter Sarcià
Art. 1. - E' costituita in Catania l’Associazione Culturale denominata “ContAnimare” come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.
Art. 2. – Scopo dell'Associazione è, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere ogni tipo di attività culturale con lo scopo di valorizzare e diffondere la cultura artistica contemporanea nell’ambito delle arti visive e figurative in genere (pittura scultura grafica illustrazioni fotografia , ecc.), così come altre espressioni artistiche quali musica, street art, teatro, enogastronomia, ecc. nonché lo studio e la ricerca da parte di professioni che abbiano attinenza con la cultura suddetta, in particolare psicologia e sociologia, attraverso l’organizzazione e la divulgazione di eventi culturali, convegni, mostre, proiezioni di film e documentari e quant’altro ritenuto utile al raggiungimento dello scopo suddetto, anche attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità.
L’Associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all’estero.
L’Associazione potrà svolgere le suddette attività anche in aree pubbliche nel rispetto, ovviamente, delle necessarie autorizzazioni richieste dagli enti interessati.
Art. 3. - L'Associazione ContAnimare per il raggiungimento dei suoi fini può altresì promuovere:
- attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività commerciali coerenti agli scopi associativi.
Art. 4. – All’Associazione possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.
Sono soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’associazione.
Sono soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci ordinari, dal Consiglio direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 12 mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall’Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio.
Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi e quote associative;
- eventuali donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10.
– Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in
via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma deliberano sempre con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica.
Non è consentito il voto per delega.
Art. 12.
– L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti interni.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica un anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “ContAnimare” ed è formato, oltre che dal presidente, da un vicepresidente, da un segretario, da un tesoriere, eletti, con le funzioni specifiche, all’assemblea ordinaria.
Esso è convocato:
- dal presidente;
- da almeno tre componenti;
- da richiesta motivata e scritta di almeno il 33,33% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale scritto e consultabile da qualunque socio che ne faccia richiesta.
Art. 15. – Il presidente dell’associazione dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16.
– Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano in carica un anno.
Ai soci compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.
Art. 17. - In sede di costituzione i soci fondatori stabiliscono di attribuire le cariche nel modo seguente:
Presidente: Piera Lilia Di Rosa
Vicepresidente: Francesca Braschi
Tesoriere: Danira Grifò
Art. 18. - Le spese del presente atto, la sua registrazione e i suoi annessi sono a carico dell’associazione.
Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
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